QUANDO SI VENDE L’ABITAZIONE

Generalmente, quando si vende un immobile ad uso abitazione, acquistato o costruito da non più di cinque anni, va dichiarata ai fini del pagamento dell’Irpef la plusvalenza realizzata, cioè la differenza tra il corrispettivo incassato e il costo di acquisizione aumentato dei costi deducibili.

In materia di tassazione di queste plusvalenze, la legge finanziaria per il 2006 ha introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un'imposta, sostitutiva di quella sul reddito, del 12.50%. Con la finanziaria 2007 tale aliquota è stata portata al 20%

Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.

Attenzione: non sono tassabili le plusvalenze derivanti dalle cessioni delle unità immobiliari che sono state adibite ad abitazione principale del titolare o dei suoi familiari per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la cessione. Allo stesso modo, non generano plusvalenze, e quindi non sono tassabili, le cessioni di immobili acquisiti per effetto di successione.

 

 

 

 

 

 

 

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