
L’ABITAZIONE PRINCIPALE: L’IRPEF E L’ICI Il reddito derivante dai fabbricati di cui si è proprietari, o che sono posseduti a titolo di usufrutto o altro diritto reale, va sempre riportato nella dichiarazione dei redditi (nel Modello 730 o Modello Unico). In particolare, vanno indicati la rendita catastale, il periodo e la percentuale di possesso, il tipo di utilizzo dell’immobile. Per l’abitazione principale, vale a dire l’unità immobiliare che costituisce la dimora abituale del dichiarante e/o dei suoi familiari, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all’ammontare dell’intera rendita catastale dell’immobile e delle relative pertinenze. In pratica, sia sulla casa che sulle pertinenze non è dovuta l’Irpef. Ne consegue che quando si possiede solo l’abitazione principale e relative pertinenze (anche in presenza di reddito di lavoro dipendente o pensione) non si ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Attenzione: non si possono avere più abitazioni principali. Nel caso in cui, per esempio, un genitore cede l’uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un’altra casa di proprietà, è quest’ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica. Se, invece, va ad abitare in una casa che non gli appartiene (ad esempio, condotta in locazione), per il genitore, l’immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale. GUIDA L’ICI sull’abitazione principale Chi possiede un fabbricato, in quanto proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi), è tenuto al pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI). Per l’appartamento affittato il pagamento dell’ICI è a carico del proprietario e mai dell’inquilino. L’imposta si paga in base all’aliquota stabilita dal Comune sul cui territorio si trova l’immobile. Per l’abitazione principale sono generalmente fissate aliquote agevolate e concessa una detrazione di imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l’immobile è stato utilizzato come dimora abituale. I Comuni possono elevare detta detrazione fino ad abbattere totalmente l’imposta dovuta per tale immobile. L’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale si applica anche alle pertinenze. Se l’immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell’ICI, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali. Per i cittadini italiani residenti all’estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera “adibita ad abitazione principale” a condizione che non risulti affittata. Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani non autosufficienti che acquisiscono la residenza negli istituti di assistenza e ricovero. Il pagamento dell’imposta avviene in due rate che scadono, di regola, il 30 Giugno e il 20 Dicembre di ogni anno. Il calcolo. L’imposta si calcola sulla base imponibile che per i fabbricati è costituita dalla rendita risultante in catasto aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente pari a 100. Un esempio: abitazione principale del proprietario con rendita catastale di 1.239,50 euro posseduta per l’intero anno. Supponiamo che l’aliquota Ici sia pari al 5 per mille e la detrazione uguale a 103,29 euro. Il valore imponibile sarà: 1.239,50 x 1,05 (maggiorazione del 5%) x 100 = 130.147,50; Imposta dovuta: (130.147,50 x 5 : 1000) - 103,29 euro = 547,45 Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati l’imposta è ridotta al 50%.
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