
Le imposte sugli acquisti di fabbricati: PRIMA CASA:
ALTRI FABBRICATI / SECONDA CASA
ACQUISTO TERRENI
I REQUISITI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono: ▪ l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal D.M. 2.8.69 (v.G.U. n.218 del 27/08/69); ▪ l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune in cui ha sede o dove l’acquirente svolge la propria attività principale; per i cittadini residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano. Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Inoltre nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare: ▪ di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato; ▪ di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa; ▪ di impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto, qualora già non vi risieda. Le riduzioni delle imposte competono, inoltre, quando si acquista un’unità immobiliare considerata “pertinenza”. In particolare, è possibile fruire dell’agevolazione, anche se l’acquisto avviene con atto separato, con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: ▪ cantina o soffitta (categoria catastale C/2); ▪ garage o box auto (categoria catastale C/6); ▪ tettoia o posto auto (categoria catastale C/7). QUANDO SI DECADE DALL’AGEVOLAZIONE Il contribuente perde i benefici “prima casa” quando: ▪ le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto siano false; ▪ non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto; ▪ vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale. Non sono agevolati i meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazione da parte di acquirenti. La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione di una sanzione, pari al 30% dell’imposta stessa.
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