Le imposte sugli acquisti di fabbricati:

PRIMA CASA:

PRIMA CASA
 
Acquisto da privato
Acquisti da soggetti IVA
Imposta di registro
3%
4%
Imposta ipotecaria
168
168
Imposta catastale
168
168
Imposta di registro
-
168

ALTRI FABBRICATI / SECONDA CASA

SECONDA CASA
 
Acquisto da privato
Acquisti da soggetti IVA
Imposta di registro
7%
10%
Imposta ipotecaria
2%
168
Imposta catastale
1%
168
Imposta di registro
-
168

ACQUISTO TERRENI

TERRENI
 
Terreni edificabili
Terreni agricoli
Imposta di registro
8%
15%
Imposta ipotecaria
2%
2%
Imposta catastale
1%
1%
Imposta di registro
-
-

 

I REQUISITI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:

▪ l’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal D.M. 2.8.69 (v.G.U. n.218 del 27/08/69);

▪ l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla

entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune in cui ha sede o dove l’acquirente svolge la propria attività principale;

per i cittadini residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel

Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Inoltre nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

▪ di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di

altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;

▪ di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di

proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge,

usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;

▪ di impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l’immobile oggetto

dell’acquisto, qualora già non vi risieda.

Le riduzioni delle imposte competono, inoltre, quando si acquista un’unità immobiliare considerata

“pertinenza”. In particolare, è possibile fruire dell’agevolazione, anche se l’acquisto avviene con

atto separato, con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

▪ cantina o soffitta (categoria catastale C/2);

▪ garage o box auto (categoria catastale C/6);

▪ tettoia o posto auto (categoria catastale C/7).

QUANDO SI DECADE DALL’AGEVOLAZIONE

Il contribuente perde i benefici “prima casa” quando:

▪ le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto siano false;

▪ non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;

▪ vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno

che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli”

a propria abitazione principale. Non sono agevolati i meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni

abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazione da

parte di acquirenti.

La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli

interessi nonché l’applicazione di una sanzione, pari al 30% dell’imposta stessa.

 

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