Le novità della

Finanziaria 2007

 

La Legge 296 del 27/12/2006 – cd.Finanziaria 2007 - prevede all’art. 1, commi da 46 a 49, alcune rilevanti novità per l’attività degli agenti immobiliari.

In particolare il comma 46, modificando il Testo Unico dell’imposta di registro, introduce due nuovi obblighi in capo agli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’art. 2 della legge 3 febbraio 1989 n. 39:

1) quello di procedere alla registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività(come i contratti preliminari, i contratti di locazione, ecc…);

2) quello di essere obbligati in solido con i contraenti al pagamento dell'imposta di registro per le predette scritture private stipulate a seguito dell’attività di mediazione.

Ancora. Il comma 48 dell’art. 1 della Legge Finanziaria modifica il comma 22 dell’art. 35 del decreto legge 4/7/2006 n. 223 convertito con modifiche dalla legge 4/8/2006 n. 248 – (cd. Bersani Visco) prevedendo che all’atto della compravendita di un immobile, anche se assoggettata ad IVA, ciascuna delle parti ha l’obbligo di rendere apposita dichiarazione (sostitutiva di atto di notorietà) recante i seguenti elementi:

  • se si è avvalsa di un mediatore, ed in ipotesi affermativa, deve fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica ovvero del mediatore che ha operato per la stessa società; (tali indicazioni non erano richieste dalla originaria formulazione della Bersani Visco)
  • il codice fiscale o la partita Iva del mediatore; (tali indicazioni erano già previste dalla originaria formulazione Bersani Visco)
  • il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio del titolare dell’agenzia immobiliare se persona fisica, ovvero del legale rappresentante dell’agenzia immobiliare se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore che ha operato per la stessa società; (tali indicazioni non erano richieste dalla originaria formulazione Bersani Visco)
  • l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa; (tali indicazioni erano già previste dalla originaria formulazione Bersani Visco).

Ma non è tutto.

Il predetto comma 48 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 introduce un nuovo punto al richiamato comma 22 dell’art. 35 della Bersani Visco. Tale nuovo punto, numerato come 22.1. e che segue pertanto il rinnovato e sostituito comma 22 come sopra indicato,prevede che: «In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo degli agenti d’affari in mediazione ai sensi della legge 03/02/1989 n. 39, e successive modificazioni il notaio è obbligato a effettuare specifica segnalazione all’agenzia delle Entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, e successive modificazioni».

In altre parole: il notaio rogante, ove le parti contraenti si siano avvalse dell’attività di un mediatore immobiliare, deve richiedere prova dell’iscrizione al ruolo dell’intervenuto mediatore e se quest’ultimo non è iscritto a tale ruolo è obbligo del notaio segnalare tale soggetto all’Amministrazione Finanziaria.

Vengono inoltre inasprite considerevolmente le sanzioni in caso di esercizio abusivo dell’attività. Infatti il comma 47 porta la sanzione da un minimo di Euro 7.500 ad un massimo di Euro 15.000 modificando così i precedenti limiti di cui all’art. 8, comma 1, della Legge 3/2/1989 n. 39.

Nota: si rammenta che il successivo comma 2 determina l’applicazione delle pene previste dall’art. 348 del codice penale nonché l’art. 2231 del codice civile per coloro i quali incorrano per tre volte nella sanzione di cui al sopraccitato comma 1 art. 8 della Legge 39/89.

Infine il comma 49 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 precisa che le disposizioni di cui al comma 22 dell’art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (Bersani – Visco), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.

 

 

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