È ormai noto a tutti che l’imposta sulle successioni e donazioni è stata da qualche anno soppressa. O meglio, è stata totalmente soppressa l’imposta sulle successioni e, per quanto riguarda le donazioni, è stato introdotto un trattamento fiscale diverso a seconda del loro valore e del rapporto di parentela tra donante e beneficiario.

Descriviamo, brevemente, le regole applicabili e le imposte dovute sui trasferimenti d’immobili a titolo gratuito conseguenti a successioni per causa di morte e a donazioni.

Successione

Indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari, per i beni immobili ereditati non è dovuta l’imposta sulle successioni ma solo le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% del valore degli immobili, con un minimo di 168 euro per ciascun tributo. Se l’immobile che si eredita è una casa d’abitazione non di lusso e l’erede ha i requisiti richiesti per usufruire dell'agevolazione “prima casa”, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 168 euro per ciascuna di esse. Entro dodici mesi dal decesso occorre poi presentare la dichiarazione di successione all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.

Donazione

Il trattamento fiscale delle donazioni dipende essenzialmente da due fattori: - dal rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario; - dal valore della donazione. Sulla donazione di un immobile sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) quando il beneficiario è il coniuge, o un parente in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote), o altri parenti fino al quarto grado (fratelli, cugini), a prescindere dal valore dell’immobile donato. Se il beneficiario è una persona diversa da quelle citate, occorre far riferimento al valore dell’immobile. E precisamente: - quando detto valore non è superiore a 180.759,91 euro (516.456,90 per le persone con handicap grave) sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%); - se invece è superiore a 180.759,91 euro (516.456,90 per le persone con handicap grave), sono dovute, sull’eccedenza, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita (imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale). Anche per le donazioni, quando sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per considerare l’immobile che si riceve “prima casa”, sono riconosciute le riduzioni per essa previste (imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, imposta di registro al 3%). e imposte sulla successione e sulla donazione della “prima casa”

SUCCESSIONE

▪ non è dovuta imposta di successione

▪ imposta ipotecaria di 168 euro

▪ imposta catastale di 168 euro

DONAZIONE coniuge, parenti in linea retta, altri parenti fino al quarto grado

▪ Imposta ipotecaria di 168 euro

▪ Imposta catastale di 168 euro

DONAZIONE altri beneficiari

▪ Imposta di registro 3% (da calcolare sulla parte di valore eccedente 180.759,91 euro)

▪ Imposta ipotecaria di 168 euro

▪ Imposta catastale di 168 euro

Le imposte sulla successione e sulla donazione sugli altri immobili

▪ Imposta ipotecaria 2%

▪ Imposta catastale 1%

 

 

 

 

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